(Regolamento-art. 16)
 
                              Art. 16. 
 
  Possono altresi' prestare malleveria presso  le  biblioteche  delle
rispettive sedi per coloro che sono ivi dimoranti: 
 
    gli  ambasciatori,  i  ministri  plenipotenziari  e  i   consoli,
soltanto per le persone straniere appartenenti alla nazione  da  loro
rappresentata; 
 
    i presidenti e direttori degli Istituti scientifici, letterari  o
artistici stranieri, con carattere ufficiale, per le persone ad  essi
addette; 
 
    i funzionari delle Amministrazioni centrali o  provinciali  dello
Stato, del Parlamento e della casa Reale fino al  grado  di  capo  di
divisione  inclusive;  gli  intendenti  di  finanza,   gli   avvocati
erariali, gli economi generali dei benefizi  vacanti,  gli  ingegneri
capi del gevio civile, i sopraintendenti e direttori dei  RR.  musei,
delle RR. gallerie, degli scavi, degli uffici  dei  monumenti,  degli
osservatori governativi, e di stazioni sperimentali, i capi di  tutti
gli Istituti e di tutte le scuole governative, per gli  impiegati  da
loro dipendenti; 
 
    gli ufficiali del R. esercito e della R. marina in  attivita'  di
servizio fino al grado rispettivamente di maggiore o di  capitano  di
corvetta, per i loro sottoposti; 
 
    i vescovi per gli ecclesiastici dipendenti; 
 
    i  capi  delle  biblioteche   governative   per   gli   impiegati
dipendenti. 
 
  Le persone qui sopra indicate non possono prestare  piu'  di  dieci
malleverie ad un tempo.