Art. 17. I professori ordinari e straordinari ed incaricati delle RR. universita' e dei RR. Istituti superiori possono dare malleverie in numero non limitato solamente agli studenti regolarmente inscritti ai loro corsi. La biblioteca riterra' valida la malleveria soltanto se essa porti il bollo dell'Universita' o dell'Istituto superiore, frequentato dallo studente, ed il numero progressivo dell'apposito registro delle malleverie tenuto dalla segreteria universitaria, la quale non potra' rilasciare a questi studenti alcun attestato se prima non abbiano restituita la malleveria con la dichiarazione del capo della biblioteca che essi hanno gia' adempiuto a tutti i loro obblighi verso la biblioteca. Durante le vacanze autunnali le biblioteche accettano anche le malleverie, rilasciate sotto la loro piena responsabilita' dai professori indicati al comma 1° del presente articolo, anche se esse manchino del bollo e del numero progressivo della segreteria universitaria.