(Regolamento-art. 17)
 
                              Art. 17. 
 
  I professori  ordinari  e  straordinari  ed  incaricati  delle  RR.
universita' e dei RR. Istituti superiori possono dare  malleverie  in
numero non limitato solamente agli studenti regolarmente inscritti ai
loro corsi. 
 
  La biblioteca riterra' valida la malleveria soltanto se essa  porti
il bollo  dell'Universita'  o  dell'Istituto  superiore,  frequentato
dallo studente, ed il numero progressivo dell'apposito registro delle
malleverie tenuto dalla segreteria universitaria, la quale non potra'
rilasciare a questi studenti alcun attestato  se  prima  non  abbiano
restituita  la  malleveria  con  la  dichiarazione  del  capo   della
biblioteca che essi hanno gia' adempiuto  a  tutti  i  loro  obblighi
verso la biblioteca. 
 
  Durante le vacanze autunnali  le  biblioteche  accettano  anche  le
malleverie,  rilasciate  sotto  la  loro  piena  responsabilita'  dai
professori indicati al comma 1° del presente articolo, anche se  esse
manchino  del  bollo  e  del  numero  progressivo  della   segreteria
universitaria.