(Regolamento-art. 18)
 
                              Art. 18. 
 
  I capi delle scuole medie governative delle citta' dove hanno  sede
le  biblioteche  governative  possono  concedere  non  piu'  di   due
malleverie contemporaneamente a ciascun alunno regolarmente inscritto
a queste  scuole,  ma  debbono,  a  norma  dell'art.  14,  alinea  a,
designare l'opera da darsi in prestito per un termine  non  superiore
ai due mesi. 
 
  La biblioteca riterra' valida la malleveria, soltanto se essa rechi
il bollo della scuola, e il numero progressivo dell'apposito registro
delle malleverie tenuto dalla Direzione della scuola stessa, la quale
non potra' rilasciare  agli  alunni  verun  attestato  se  prima  non
abbiano  restituito  la   malleveria   con   la   dichiarazione   del
bibliotecario che essi hanno gia' adempiuto a tutti i  loro  obblighi
verso la biblioteca.