(Regolamento-art. 19)
 
                              Art. 19. 
 
  I capi degli Istituti e gli insegnanti delle scuole  pareggiate  di
istruzione media, possono avere libri  a  prestito  dalla  biblioteca
pubblica governativa locale, se l'ente a  cui  l'Istituto  pareggiato
appartiene dichiari, nelle debite forme,  di  restare  garante  delle
opere che saranno prestate.