(Regolamento-art. 20)
 
                              Art. 20. 
 
  I sindaci delle citta' dove hanno  sede  le  biblioteche  pubbliche
governative  possono   concedere   non   piu'   di   due   malleverie
contemporaneamente  a  ciascun  insegnante  del  proprio  Comune,  ma
debbono, a norma dell'art. 14, alinea a, designare l'opera  da  darsi
in prestito per un termine non superiore ai due mesi.