(Regolamento-art. 21)
 
                              Art. 21. 
 
  Le malleverie debbono  essere  rilasciate  con  appositi  moduli  a
stampa, forniti dalla  biblioteca  (Mod.  C,  D,  E),  e  debitamente
riempiti. 
 
  Le malleverie rilasciate dalle autorita' devono recare il bollo del
rispettivo ufficio. 
 
  La persona a favore della quale fu rilasciata una malleveria,  deve
nell'atto di presentarla alla biblioteca,  segnare  sulla  malleveria
stessa e  in  uno  speciale  registro  il  proprio  nome,  cognome  e
domicilio. 
 
  La biblioteca tiene un apposito registro delle malleverie (Mod.  E)
che deve conservare finche' sian valide, rilasciando alla persona per
la quale fu fatta la malleveria  una  tessera  (Mod.  G)  che  dovra'
essere presentata ad ogni richiesta. 
 
  Oltre a cotesto registro la biblioteca tiene un repertorio a schede
delle persone che hanno avuto la malleveria e uno scadenziario pure a
schede (Mod. H).