(Accordo - Art. 10)
                             Articolo 10 
 
  Le Amministrazioni  doganali  si  forniscono  reciproca  assistenza
tecnica in materia doganale attraverso: 
  a)  lo  scambio  di  funzionari  allo  scopo  di  incrementare   la
conoscenza reciproca delle rispettive tecniche doganali; 
  b)  la  formazione  e  l'assistenza  nello  sviluppo  di  capacita'
specializzate dei propri funzionari; 
  c) lo scambio di esperti in materia doganale.