Articolo 10 Le Amministrazioni doganali si forniscono reciproca assistenza tecnica in materia doganale attraverso: a) lo scambio di funzionari allo scopo di incrementare la conoscenza reciproca delle rispettive tecniche doganali; b) la formazione e l'assistenza nello sviluppo di capacita' specializzate dei propri funzionari; c) lo scambio di esperti in materia doganale.