Articolo 7 1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni circa la legislazione doganale e le procedure applicabili in quella Parte che riguardano le indagini condotte su di un'infrazione doganale. 2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica, su richiesta o di propria iniziativa, qualsiasi informazione disponibile su: a) modifiche sostanziali nella propria legislazione doganale; b) nuove tecniche doganali di provata efficacia; c) nuove tendenze, strumenti o metodi impiegati per commettere infrazioni doganali; d) attuazione di azioni che potrebbero essere utili per prevenire violazioni, infrazioni doganali. 3. Le autorita' doganali delle Parti, nel rispetto della normativa nazionale, cercano di cooperare su: a) l'avvio, lo sviluppo o il miglioramento di programmi specifici di perfezionamento per il personale; b) la valutazione e l'esame di nuovi macchinari e procedure.