(Accordo - Art. 7)
                             Articolo 7 
 
  1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le
informazioni  circa  la  legislazione   doganale   e   le   procedure
applicabili in quella Parte che riguardano le indagini condotte su di
un'infrazione doganale. 
  2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica, su  richiesta  o  di
propria iniziativa, qualsiasi informazione disponibile su: 
  a) modifiche sostanziali nella propria legislazione doganale; 
  b) nuove tecniche doganali di provata efficacia; 
  c) nuove tendenze, strumenti  o  metodi  impiegati  per  commettere
infrazioni doganali; 
  d) attuazione di azioni che potrebbero essere utili  per  prevenire
violazioni, infrazioni doganali. 
  3. Le autorita' doganali delle Parti, nel rispetto della  normativa
nazionale, cercano di cooperare su: 
  a) l'avvio, lo sviluppo o il miglioramento di  programmi  specifici
di perfezionamento per il personale; 
  b) la valutazione e l'esame di nuovi macchinari e procedure.