ARTICOLO 12
Principi
1. Ove indispensabile per salvaguardare la stabilita' finanziaria
della zona euro nel suo complesso e dei suoi Stati membri, il MES
puo' fornire a un proprio membro un sostegno alla stabilita', sulla
base di condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza
finanziaria scelto. Tali condizioni possono spaziare da un programma
di correzioni macroeconomiche al rispetto costante di condizioni di
ammissibilita' predefinite.
2. Fatto salvo l'articolo 19, il sostegno alla stabilita' del MES
puo' essere concesso per mezzo degli strumenti di cui agli articoli
da 14 a 18.
3. A partire dal 1° gennaio 2013 sono incluse in tutti i titoli di
Stato della zona euro di nuova emissione e con scadenza superiore ad
un anno clausole d'azione collettiva in un modo che garantisca che il
loro impatto giuridico sia identico.