ARTICOLO 13
Procedura per la concessione del sostegno alla stabilita'
1. Un membro del MES puo' presentare domanda di sostegno alla
stabilita' al presidente del consiglio dei governatori. Tale domanda
menziona lo strumento finanziario o gli strumenti finanziari da
considerare. Una volta ricevuta la domanda, il presidente del
consiglio dei governatori assegna alla Commissione europea, di
concerto con la BCE, i seguenti compiti:
a) valutare l'esistenza di un rischio per la stabilita' finanziaria
della zona euro nel suo complesso o dei suoi Stati membri, a meno che
la BCE non abbia gia' presentato un'analisi a norma dell'articolo 18,
paragrafo 2;
b) valutare la sostenibilita' del debito pubblico. Se opportuno e
possibile, tale valutazione dovra' essere effettuata insieme al FMI;
c) valutare le esigenze finanziarie effettive o potenziali del membro
del MES interessato.
2. Sulla base della domanda del membro del MES e della valutazione di
cui al paragrafo 1, il consiglio dei governatori puo' decidere di
concedere, in linea di principio, il sostegno alla stabilita' al
membro del MES interessato sotto forma di un dispositivo di
assistenza finanziaria.
3. Se e' adottata una decisione ai sensi del paragrafo 2, il
consiglio dei governatori affida alla Commissione europea - di
concerto con la BCE e, laddove possibile, insieme all'FMI - il
compito di negoziare con il membro del MES interessato, un protocollo
d'intesa che precisi le condizioni contenute nel dispositivo di
assistenza finanziaria. Il contenuto del protocollo d'intesa riflette
la gravita' delle carenze da affrontare e lo strumento di assistenza
finanziaria scelto. Il direttore generale del MES prepara nel
contempo una proposta di accordo su un dispositivo di assistenza
finanziaria contenente le modalita' finanziarie e le condizioni e la
scelta degli strumenti, che dovra' essere adottata dal consiglio dei
governatori.
Il protocollo d'intesa e' pienamente conforme alle misure di
coordinamento delle politiche economiche previste dal TFUE, in
particolare a qualsiasi atto legislativo dell'Unione europea,
compresi pareri, avvertimenti, raccomandazioni o decisioni
indirizzate al membro del MES interessato.
4. La Commissione europea firma il protocollo d'intesa in nome e per
conto del MES, previa verifica del rispetto delle condizioni di cui
al paragrafo 3 e approvazione del consiglio dei governatori.
5. Il consiglio di amministrazione approva l'accordo sul dispositivo
di assistenza finanziaria che definisce gli aspetti finanziari del
sostegno alla stabilita' da fornire e, se del caso, le modalita' di
corresponsione della prima rata dell'assistenza stessa.
6. Il MES istituisce un idoneo sistema di avviso per garantire il
tempestivo rimborso degli eventuali importi dovuti dal membro del MES
nell'ambito del sostegno alla stabilita'.
7. La Commissione europea - di concerto con la BCE e, laddove
possibile, insieme al FMI - ha il compito di monitorare il rispetto
delle condizioni cui e' subordinato il dispositivo di assistenza
finanziaria.