ARTICOLO 14
Assistenza finanziaria precauzionale del MES
1. Il consiglio dei governatori puo' decidere di concedere
l'assistenza finanziaria precauzionale sotto forma di linea di
credito condizionale precauzionale o sotto forma di una linea di
credito soggetto a condizioni rafforzate ai sensi dell'articolo 12,
paragrafo 1.
2. Le condizioni associate all'assistenza finanziaria precauzionale
del MES sono precisate in dettaglio nel protocollo d'intesa,
conformemente all'articolo 13, paragrafo 3.
3. Le modalita' e le condizioni finanziarie dell'assistenza
finanziaria precauzionale del MES sono specificate in un accordo sul
dispositivo di assistenza finanziaria precauzionale che deve essere
firmato dal direttore generale.
4. Il consiglio di amministrazione adotta direttive particolareggiate
inerenti alle modalita' di applicazione dell'assistenza finanziaria
precauzionale del MES.
5. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore
generale e dopo aver ricevuto una relazione della Commissione europea
a norma dell'articolo 13, paragrafo 7, decide di comune accordo in
merito al mantenimento della linea di credito.
6. Dopo che un membro del MES abbia gia' ottenuto fondi una prima
volta (per mezzo di un prestito o di un acquisto sul mercato
primario), il consiglio di amministrazione decide di comune accordo
su proposta del direttore generale e sulla base di una valutazione
condotta dalla Commissione europea, di concerto con la BCE, se la
linea di credito e' ancora adeguata o se sia necessaria un'altra
forma di assistenza finanziaria.