ARTICOLO 15
Assistenza finanziaria per la ricapitalizzazione
delle istituzioni finanziarie di un membro del MES
1. Il consiglio dei governatori puo' decidere di concedere assistenza
finanziaria a un membro del MES ricorrendo a prestiti con l'obiettivo
specifico di ricapitalizzare le istituzioni finanziarie dello stesso
membro del MES.
2. Le condizioni associate all'assistenza finanziaria per la
ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie di un membro del MES
sono precisate in dettaglio nel protocollo d'intesa, conformemente
all'articolo 13, paragrafo 3.
3. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 del TFUE, le modalita' e le
condizioni finanziarie dell'assistenza finanziaria finalizzata alla
ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie di un membro del MES
sono specificate in un accordo sul dispositivo di assistenza
finanziaria che deve essere firmato dal direttore generale.
4. Il consiglio di amministrazione adotta direttive particolareggiate
inerenti alle modalita' di applicazione dell'assistenza finanziaria
finalizzata alla ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie di
un membro del MES.
5. Se del caso, il consiglio di amministrazione, su proposta del
direttore generale e dopo aver ricevuto una relazione della
Commissione europea conformemente all'articolo 13, paragrafo 7,
decide di comune accordo sul versamento delle rate dell'assistenza
finanziaria successive alla prima.