ARTICOLO 16
Prestiti del MES
1. Il consiglio dei governatori puo' decidere di concedere assistenza
finanziaria a un membro del MES sotto forma di prestito a norma
dell'articolo 12.
2. Le condizioni associate ai prestiti del MES sono contenute in un
programma di aggiustamento macroeconomico precisato in dettaglio nel
protocollo d'intesa, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3.
3. Le modalita' e le condizioni finanziarie di ogni prestito del MES
sono specificate in un accordo sul dispositivo di assistenza
finanziaria che deve essere firmato dal direttore generale.
4. Il consiglio di amministrazione adotta direttive particolareggiate
inerenti alle modalita' di applicazione dei prestiti del MES.
5. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore
generale e dopo aver ricevuto una relazione dalla Commissione europea
conformemente all'articolo 13, paragrafo 7, decide di comune accordo
sul versamento delle rate dell'assistenza finanziaria successive alla
prima.