ARTICOLO 17
Meccanismo di sostegno al mercato primario
1. Al fine di ottimizzare l'efficienza in termini di costi
dell'assistenza finanziaria, il consiglio dei governatori puo'
decidere di adottare disposizioni per l'acquisto dei titoli emessi
sul mercato primario da un membro del MES ai sensi dell'articolo 12.
2. La condizioni associate al meccanismo di sostegno al mercato
primario sono precisate in dettaglio nel protocollo d'intesa,
conformemente all'articolo 13, paragrafo 3.
3. Le modalita' e le condizioni finanziarie per l'acquisto dei titoli
sono specificate in un accordo sul dispositivo di assistenza
finanziaria che deve essere firmato dal direttore generale.
4. Il consiglio di amministrazione adotta direttive particolareggiate
inerenti alle modalita' di applicazione del meccanismo di sostegno
nel mercato primario.
5. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore
generale e dopo aver ricevuto una relazione dalla Commissione europea
conformemente all'articolo 13, paragrafo 7, decide di comune accordo
sul versamento dell'assistenza finanziaria ad uno Stato membro
beneficiario per mezzo di operazioni sul mercato primario.