ARTICOLO 18
Meccanismo di sostegno al mercato secondario
1. Il consiglio dei governatori puo' decidere di adottare
disposizioni per effettuare operazioni sui mercati secondari in
relazione alle obbligazioni di un membro del MES conformemente
all'articolo 12, paragrafo 1.
2. Le decisioni relative agli interventi sul mercato secondario
finalizzati a contrastare il contagio finanziario sono prese in base
a un'analisi della BCE che riconosca l'esistenza di circostanze
eccezionali sui mercati finanziari e di rischi che minacciano la
stabilita' finanziaria.
3. Le condizioni associate al meccanismo di sostegno al mercato
secondario sono precisate in dettaglio nel protocollo d'intesa,
conformemente all'articolo 13, paragrafo 3.
4. Le modalita' e le condizioni finanziarie relative alle operazioni
sul mercato secondario sono specificate in un accordo sul dispositivo
di assistenza finanziaria che deve essere firmato dal direttore
generale.
5. Il consiglio di amministrazione adotta direttive particolareggiate
inerenti alle modalita' di applicazione del meccanismo di sostegno
nel mercato secondario.
6. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore
generale, decide l'avvio di operazioni sul mercato secondario di
comune accordo.