ARTICOLO 20
Politica di fissazione dei tassi di interesse
1. Nel concedere un sostegno alla stabilita', il MES persegue la
completa copertura dei costi operativi e di finanziamento e vi
include un margine adeguato.
2. Per ogni tipo di strumento di assistenza finanziaria, i costi sono
specificati nelle linee direttrici sui tassi di interesse, che sono
adottate dal consiglio dei governatori.
3. La politica di fissazione dei tassi di interesse puo' essere
rivista dal consiglio dei governatori.