ARTICOLO 21
Operazioni di assunzione di prestiti
1. Nella realizzazione del suo obiettivo il MES e' autorizzato ad
indebitarsi sui mercati dei capitali con banche, istituzioni
finanziarie o altri soggetti o istituzioni.
2. Le modalita' delle operazioni di indebitamento sono definite dal
direttore generale sulla base delle direttive particolareggiate
adottate dal consiglio di amministrazione.
3. Il MES si avvale di strumenti idonei alla gestione del rischio,
che sono periodicamente riesaminati dal consiglio di amministrazione.