Art. 50 In vista dell'organizzazione di un plebiscito la regione di Klagenfurt sara' divisa in due zone: una prima zona a sud, e una seconda a nord della linea trasversale seguente: a partire dal punto in cui il confine occidentale della regione si distacca dalla Drava, verso est, fino a un punto della Dava, circa un chilometro ad est di Rosegg (S. Michael): il corso della Drava, a valle; quindi verso nord-est, fino all'estremita' occidentale del lago di Wörth, a sud di Velien: una linea da determinare sopra luogo; quindi verso est, fino al punto in cui le acque del lago di Wörth si versano nel fiume Glanfurt: la linea mediana del lago; quindi verso est, fino alla confluenza col fiume: il corso dei Glanfurt, a valle; quindi verso est, fino alla confluenza col fiume Gurk: il corso del Glan, a valle; quindi verso nord-est fino al punto in cui il confine settentrionale della regione attraversa il fiume Gurk; il corso del Gurk. La regione di Klagenfurt sara' soggetta, alla sorveglianza di una Commissione incaricata di prepararvi il plebiscito e di garantirne l'amministrazione imparziale. La Commissione sara' composta nel modo seguente: quatti membri nominati, rispettivamente dagli Stati Uniti d'America, dalla Gran-Bretagna, dalla Francia e dalla Italia; uno dall'Austria e uno dallo Stato serbo-croato sloveno; il membro austriaco partecipera' soltanto alle deliberazioni che riguarderanno la seconda zona, ed il membro serbo-croato-sloveno soltanto, a quelle che riguarderanno la prima. Le decisioni della commissione saranno prese a maggioranza. La prima zona, sara' occupata dalle truppe dello Stato serbo-croato-sloveno e amministrata secondo le norme generali della legislazione di esso. La seconda zona sara' occupate dalle truppe austriache e amministrata secondo le norme generali della legislazione austriaca. In ambedue le zone le truppe, austriache e serbo-croato-slovene, dovranno essere ridotte all'effettivo che la Commissione stimera' necessario per il mantenimento dell'ordine, e provvederanno alla attuazione del proprio compito sotto la sorveglianza della Commissione. Queste truppe dovranno essere sostituite il piu' presto possibile da forze di polizia reclutala localmente. La Commissione avra' il compito di organizzare la votazione e di prendere tutti i provvedimenti, che stimera' opportuni per assicurarne la liberta', la sincerita' e la segretezza. Nella prima zona il plebiscito avverra' entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente trattato; alla data che la Commissione stabilira' se il risultato della votazione sara' in favore della incorporazione allo Stato serbo-croato-sloveno, un plebiscito avverra' nella seconda zona entro tre settimane dalla proclamazione dei risultati del plebiscito nella prima, alla data che la Commissione stabilira'. Se invece il risultato della votazione, nella prima zona sara' in favore dell'Austria, non si procedera' al plebiscito nella seconda e tutta la regione rimarra' definitivamente sotto la sovranita' austriaca. Avranno diritto di voto, senza distinzione di sesso, tutti coloro che adempiono le condizioni seguenti: a) avere vent'anni compiuti, il 1° gennaio 1919; b) avere la propria residenza, il 1° gennaio 1919, nella Roma del plebiscito; c) essere nato nella detta zona, o avervi la dimora abituale o la pertinenza da una data anteriore al 1° gennaio 1912. Il risultato della votazione sara' determinato secondo la maggioranza nella totalita' di ciascuna zona. Al termine di ciascuna votazione, la Commissione ne comunichera' i risultati alle principali Potenze alleate e associate, insieme con un rapporto particolareggiato sulle operazioni della medesima, e ne sara' fatta la proclamazione. Se la votazione sara' in favore dello Stato serbo-croato-sloveno, sia della prima zona, sia di entrambe, l'Austria dichiara fin d'ora di rinunciare a favore dello Stato serbo-croato-sloveno, per quanto la concerne e nella misura corrispondente ai risultati della votazione, a ogni diritto e titolo sul detto territorio. Previo accordo con la Commissione, il Governo serbo-croato-sloveno avra', facolta' di stabilire a titolo definitivo la propria autorita' nei detti territori. Se la votazione sara' in favore dell'Austria nella prima o nella seconda zona, il Governo austriaco, previo accordo con la Commissione, avra' facolta' di ristabilire la propria autorita', a titolo definitivo, su tutto il territorio della regione di Klagenfurt o nella seconda zona, secondo il caso. Assicurata cosi' l'amministrazione del territorio, sia da parte dello Stato serbo-croato-sloveno, sia dell'Austria, a seconda dei casi, i poteri della Commissione avranno termine. Le scese della Commissione faranno carico per meta' all'Austria, per meta' allo Stato serbo-croato-sloveno.