(Trattato-art. 50)
 
                               Art. 50 
 
 
  In  vista  dell'organizzazione  di  un  plebiscito  la  regione  di
Klagenfurt sara' divisa in due zone: una prima  zona  a  sud,  e  una
seconda a nord della linea trasversale seguente: 
 
    a partire dal punto in cui il confine occidentale  della  regione
si distacca dalla Drava, verso est, fino a un punto della Dava, circa
un chilometro ad est di Rosegg (S. Michael): 
 
    il corso della Drava, a valle; 
 
    quindi verso nord-est, fino all'estremita' occidentale  del  lago
di Wörth, a sud di Velien: 
 
    una linea da determinare sopra luogo; 
 
    quindi verso est, fino al punto in cui le acque del lago di Wörth
si versano nel fiume Glanfurt: 
 
    la linea mediana del lago; 
 
    quindi verso est, fino alla confluenza col fiume: 
 
    il corso dei Glanfurt, a valle; 
 
    quindi verso est, fino alla confluenza col fiume Gurk: 
 
    il corso del Glan, a valle; 
 
    quindi  verso  nord-est  fino  al  punto  in   cui   il   confine
settentrionale della regione attraversa il fiume Gurk; 
 
    il corso del Gurk. 
 
  La regione di Klagenfurt sara' soggetta, alla sorveglianza  di  una
Commissione incaricata di prepararvi il plebiscito  e  di  garantirne
l'amministrazione imparziale. La Commissione sara' composta nel  modo
seguente: quatti membri nominati, rispettivamente dagli  Stati  Uniti
d'America, dalla Gran-Bretagna, dalla Francia  e  dalla  Italia;  uno
dall'Austria e  uno  dallo  Stato  serbo-croato  sloveno;  il  membro
austriaco partecipera' soltanto alle deliberazioni che  riguarderanno
la seconda zona, ed il membro serbo-croato-sloveno soltanto, a quelle
che riguarderanno la prima. Le decisioni  della  commissione  saranno
prese a maggioranza. 
 
  La  prima  zona,  sara'   occupata   dalle   truppe   dello   Stato
serbo-croato-sloveno e amministrata secondo le norme  generali  della
legislazione di esso. 
 
  La  seconda  zona  sara'  occupate  dalle   truppe   austriache   e
amministrata secondo le norme generali della legislazione austriaca. 
 
  In ambedue le zone le truppe,  austriache  e  serbo-croato-slovene,
dovranno essere ridotte all'effettivo  che  la  Commissione  stimera'
necessario per il  mantenimento  dell'ordine,  e  provvederanno  alla
attuazione  del  proprio  compito   sotto   la   sorveglianza   della
Commissione. Queste truppe dovranno essere sostituite il piu'  presto
possibile da forze di polizia reclutala localmente. 
 
  La Commissione avra' il compito di organizzare la  votazione  e  di
prendere  tutti  i  provvedimenti,   che   stimera'   opportuni   per
assicurarne la liberta', la sincerita' e la segretezza. 
 
  Nella prima zona il plebiscito avverra' entro tre mesi dall'entrata
in vigore  del  presente  trattato;  alla  data  che  la  Commissione
stabilira' se il risultato della  votazione  sara'  in  favore  della
incorporazione  allo  Stato   serbo-croato-sloveno,   un   plebiscito
avverra' nella seconda zona entro tre settimane  dalla  proclamazione
dei  risultati  del  plebiscito  nella  prima,  alla  data   che   la
Commissione stabilira'. Se invece il risultato della votazione, nella
prima zona  sara'  in  favore  dell'Austria,  non  si  procedera'  al
plebiscito nella seconda e tutta la regione rimarra'  definitivamente
sotto la sovranita' austriaca. 
 
  Avranno diritto di voto, senza distinzione di sesso,  tutti  coloro
che adempiono le condizioni seguenti: 
 
    a) avere vent'anni compiuti, il 1° gennaio 1919; 
 
    b) avere la propria residenza, il 1° gennaio 1919, nella Roma del
plebiscito; 
 
    c) essere nato nella detta zona, o avervi la dimora abituale o la
pertinenza da una data anteriore al 1° gennaio 1912. 
 
  Il  risultato  della  votazione  sara'   determinato   secondo   la
maggioranza nella totalita' di ciascuna zona. 
 
  Al termine di ciascuna votazione, la Commissione ne comunichera'  i
risultati alle principali Potenze alleate e associate, insieme con un
rapporto particolareggiato sulle  operazioni  della  medesima,  e  ne
sara' fatta la proclamazione. 
 
  Se la votazione sara' in favore dello  Stato  serbo-croato-sloveno,
sia della prima zona, sia di entrambe, l'Austria dichiara  fin  d'ora
di rinunciare a favore dello Stato serbo-croato-sloveno,  per  quanto
la  concerne  e  nella  misura  corrispondente  ai  risultati   della
votazione, a ogni diritto  e  titolo  sul  detto  territorio.  Previo
accordo con la Commissione, il  Governo  serbo-croato-sloveno  avra',
facolta' di stabilire a titolo definitivo la  propria  autorita'  nei
detti territori. 
 
  Se la votazione sara' in favore dell'Austria nella  prima  o  nella
seconda  zona,  il  Governo  austriaco,   previo   accordo   con   la
Commissione, avra' facolta' di ristabilire la  propria  autorita',  a
titolo definitivo, su tutto il territorio della regione di Klagenfurt
o nella seconda zona, secondo il caso. 
 
  Assicurata cosi' l'amministrazione del  territorio,  sia  da  parte
dello Stato serbo-croato-sloveno, sia  dell'Austria,  a  seconda  dei
casi, i poteri della Commissione avranno termine. 
 
  Le scese della Commissione faranno carico  per  meta'  all'Austria,
per meta' allo Stato serbo-croato-sloveno.