(Trattato-art. 52)
 
                               Art. 52 
 
 
  La proporzione  e  la  natura  degli  oneri-finanziari  dell'antico
Impero d'Austria, che lo Stato serbo croato-sloveno  dovra'  assumere
in ragione del territorio posto  sotto  la  sua  sovranita';  saranno
stabilite in conformita' dall'art. 203, IX (Clausole finanziarie) del
presente trattato. 
 
  Le questioni che non fossero definite dal presente trattato  e  che
potessero  derivare  dalla  cessione  del  detto  territorio  saranno
definite da convenzioni ulteriori.