Art. 11. I beni immobili patrimoniali sono descritti a cura delle intendenze di finanza, in registri di consistenza in doppio originale colle seguenti indicazioni: a) il luogo, la denominazione, la qualita'; b) i connotati catastali, l'estimo o la rendita imponibile; c) i titoli di provenienza; d) la estensione; e) il reddito; f) il valore fondiario approssimativo; g) le servitu', i pesi e gli oneri di cui siano gravati; h) l'uso o servizio speciale a cui sono destinati e il ministero alla cui amministrazione sono affidati; i) la durata di tale destinazione. I detti registri di consistenza devono pure indicare se i beni sono fruttiferi o infruttiferi.