(Regolamento-art. 11)
 
                              Art. 11. 
 
 
  I beni immobili patrimoniali sono descritti a cura delle intendenze
di finanza, in registri di  consistenza  in  doppio  originale  colle
seguenti indicazioni: 
 
    a) il luogo, la denominazione, la qualita'; 
 
    b) i connotati catastali, l'estimo o la rendita imponibile; 
 
    c) i titoli di provenienza; 
 
    d) la estensione; 
 
    e) il reddito; 
 
    f) il valore fondiario approssimativo; 
 
    g) le servitu', i pesi e gli oneri di cui siano gravati; 
 
    h) l'uso o servizio speciale a cui sono destinati e il  ministero
alla cui amministrazione sono affidati; 
 
    i) la durata di tale destinazione. 
 
  I detti registri di consistenza devono pure indicare se i beni sono
fruttiferi o infruttiferi.