(Regolamento-art. 12)
 
                              Art. 12. 
 
 
  I diritti, le servitu' e le azioni, che, a norma del Codice civile,
sono considerati come beni immobili, sono annotati  negl'inventari  e
ne' registri di  consistenza  insieme  col  relativo  fondo,  e  sono
descritti a parte, quando non riguardino immobili demaniali.