(Regolamento-art. 13)
 
                              Art. 13. 
 
 
  Un  originale  dei  registri  di  consistenza  e'  trasmesso  dalle
intendenze al ministero delle finanze. Il complesso di tali registri,
unitamente  agli  inventari  di  cui  all'articolo   17   costituisce
l'inventario generale dei beni immobili patrimoniali. 
 
  L'altro originale dei registri di ciascuna  provincia  si  conserva
dalle intendenze di finanza. 
 
  Un estratto della parte di tali  registri,  che  comprende  i  beni
immobili  destinati  in  servizio  governativo  e'   comunicato   dal
ministero delle finanze  alle  amministrazioni  da  cui  il  servizio
dipende. 
 
  Un riepilogo dell'inventario generale e' trasmesso alla  ragioneria
generale dello Stato ed un altro alla Corte dei conti.