Art. 14. Nei registri esistenti presso il ministero delle finanze, in quelli esistenti presso le intendenze di finanza non che nei riepiloghi si fa annotazione dei beni assegnati alla dotazione della Corona e di quelli destinati in uso od in servizio delle diverse amministrazioni dello Stato. Queste annotazioni esonerano tanto il ministero delle finanze quanto le intendenze di finanza da ogni ingerenza sino a che permane la destinazione suddetta, salvo per quanto riguarda i beni destinati a pubblici servizi il disposto del successivo articolo 18.