(Regolamento-art. 14)
 
                              Art. 14. 
 
 
  Nei registri esistenti presso il ministero delle finanze, in quelli
esistenti presso le intendenze di finanza non che nei  riepiloghi  si
fa annotazione dei beni assegnati alla dotazione della  Corona  e  di
quelli destinati in uso od in servizio delle diverse  amministrazioni
dello Stato. 
 
  Queste annotazioni  esonerano  tanto  il  ministero  delle  finanze
quanto le intendenze di finanza da ogni ingerenza sino a che  permane
la destinazione suddetta, salvo per quanto riguarda i beni  destinati
a pubblici servizi il disposto del successivo articolo 18.