(Regolamento-art. 15)
 
                              Art. 15. 
 
 
  Gli aumenti, le diminuzioni e trasformazioni  nel  valore  e  nella
consistenza dei beni immobili patrimoniali, debbono essere registrati
nell'inventario  generale,  nei  registri  di  consistenza  e   nelle
scritture contabili del  ministero  delle  finanze  e  delle  singole
amministrazioni che hanno in uso i beni. 
 
  Le intendenze di finanza, di volta  in  volta  che  avvengono  tali
variazioni, nei beni in servizio di  altre  amministrazioni,  debbono
darne  notizia  all'amministrazione  consegnataria,  la  quale,  dopo
averne preso nota nei propri registri, le comunica al ministero delle
finanze. 
 
  Per  i  beni  che  non  sono  in  consegna  alle   intendenze,   le
amministrazioni consegnatarie fanno  tale  comunicazione  di  propria
iniziativa. 
 
  Un riepilogo di  tali  variazioni  e'  comunicato  alla  ragioneria
generale dello Stato e alla Corte dei conti.