Art. 16. Le norme, per la custodia e la conservazione del materiale di cui al secondo comma dell'articolo 7 del presente regolamento, sono stabilite con regolamenti speciali da emanarsi di concerto col ministro delle finanze, a cura delle amministrazioni dalle quali dipendono gli istituti che conservano il detto materiale. Gli stessi regolamenti dettano altresi' le norme per la tenuta dei cataloghi e delle altre scritture necessarie ai fini del controllo tecnico ed amministrativo della contabilita' patrimoniale dello Stato.