(Regolamento-art. 16)
 
                              Art. 16. 
 
 
  Le norme, per la custodia e la conservazione del materiale  di  cui
al secondo comma  dell'articolo  7  del  presente  regolamento,  sono
stabilite con  regolamenti  speciali  da  emanarsi  di  concerto  col
ministro delle finanze, a  cura  delle  amministrazioni  dalle  quali
dipendono gli istituti che conservano il detto materiale. 
 
  Gli stessi regolamenti dettano altresi' le norme per la tenuta  dei
cataloghi e delle altre scritture necessarie ai  fini  del  controllo
tecnico  ed  amministrativo  della  contabilita'  patrimoniale  dello
Stato.