(Regolamento-art. 17)
 
                              Art. 17. 
 
 
  Gli inventari dei beni immobili patrimoniali  esistenti  all'estero
sono conservati presso il ministero delle finanze,  e  presso  quello
degli affari esteri, a cura del quale e  di  concerto  col  ministero
delle finanze saranno tenute in evidenza le variazioni.