(Regolamento-art. 18)
 
                              Art. 18. 
 
 
  Gl'intendenti di finanza vigilano sotto  la  loro  responsabilita',
perche' non siano addetti ad uso pubblico o governativo, se non  quei
locali che strettamente occorrono al bisogno. 
 
  All'uopo hanno facolta' di  disporre  tutti  gli  accertamenti  che
credano opportuni. 
 
  Quando  scorgano  eccesso  od  abuso  in   tali   destinazioni   ne
riferiscono al ministero  delle  finanze,  proponendo  che  si  renda
produttiva per lo Stato la parte dei locali riconosciuta  esuberante,
o  non  pertinente  al  bisogno  dell'uso  pubblico  o  del  servizio
governativo.