Art. 18. Gl'intendenti di finanza vigilano sotto la loro responsabilita', perche' non siano addetti ad uso pubblico o governativo, se non quei locali che strettamente occorrono al bisogno. All'uopo hanno facolta' di disporre tutti gli accertamenti che credano opportuni. Quando scorgano eccesso od abuso in tali destinazioni ne riferiscono al ministero delle finanze, proponendo che si renda produttiva per lo Stato la parte dei locali riconosciuta esuberante, o non pertinente al bisogno dell'uso pubblico o del servizio governativo.