(Regolamento-art. 19)
 
                              Art. 19. 
 
 
  Gl'inventari dei beni dell'asse ecclesiastico, devoluti al  demanio
dello Stato, sono formati  e  tenuti  in  corrente  colle  variazioni
presso le  intendenze  di  finanza  e  il  ministero  delle  finanze,
separatamente dagli inventari, dal  registro  di  consistenza  e  dai
riepiloghi  degli  altri   beni   immobili,   in   conformita'   alle
disposizioni date  colla  legge  15  agosto  1867,  n.  3848,  e  col
successivo regolamento del 22 detto mese, n. 3852.