Art. 39 (Regole generali per determinare la competenza per territorio) La competenza per territorio e' determinata dal luogo in cui il reato fu consumato. Se si tratta di reato tentato e' competente il giudice del luogo in cui fu compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il reato. Se si tratta di reato continuato o permanente la competenza appartiene al giudice del luogo in cui cesso' la continuazione o la permanenza.