(Codice di procedura penale-art. 39)
 
                               Art. 39 
 
   (Regole generali per determinare la competenza per territorio) 
 
  La competenza per territorio e' determinata dal  luogo  in  cui  il
reato fu consumato. 
 
  Se si tratta di reato tentato e' competente il giudice del luogo in
cui fu compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il  reato.  Se  si
tratta di reato continuato o permanente la competenza  appartiene  al
giudice del luogo in cui cesso' la continuazione o la permanenza.