Art. 40 (Altre regole per determinare la competenza per territorio. Procedimenti riguardanti i minorenni) Se la competenza non puo' essere determinata a norma dell'articolo precedente, e' competente il giudice dell'ultimo luogo in cui si e' verificata una parte dell'azione o dell'omissione che costituisce il reato. Se questo luogo non e' noto e' competente il giudice del luogo in cui fu eseguito l'arresto o il giudice che ha emesso un mandato ovvero un decreto di citazione a giudizio e in mancanza il giudice del luogo in cui fu compiuto il primo atto del procedimento. Nel caso di contemporaneita' di atti il giudice superiore, indicato nell'articolo 48, designa il giudice che deve giudicare. Se la competenza non puo' essere determinata in uno dei predetti modi e' competente successivamente il giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato. Il procuratore generale presso la corte d'appello puo' con provvedimento insindacabile rimettere all'Autorita' giudiziaria del luogo in cui ha sede la corte d'appello l'istruzione e il giudizio a carico di minori di anni diciotto, quando non vi sono imputati maggiori di tale eta'.