(Codice di procedura penale-art. 40)
 
                               Art. 40 
 
(Altre  regole  per  determinare  la   competenza   per   territorio.
                Procedimenti riguardanti i minorenni) 
 
  Se la competenza non puo' essere determinata a norma  dell'articolo
precedente, e' competente il giudice dell'ultimo luogo in cui  si  e'
verificata una parte dell'azione o dell'omissione che costituisce  il
reato. Se questo luogo non e' noto e' competente il giudice del luogo
in cui fu eseguito l'arresto o il giudice che ha  emesso  un  mandato
ovvero un decreto di citazione a giudizio e in  mancanza  il  giudice
del luogo in cui fu compiuto il primo atto del procedimento. Nel caso
di  contemporaneita'  di  atti   il   giudice   superiore,   indicato
nell'articolo 48, designa il giudice che deve giudicare. 
 
  Se la competenza non puo' essere determinata in  uno  dei  predetti
modi e' competente successivamente il giudice della residenza,  della
dimora o del domicilio dell'imputato. 
 
  Il  procuratore  generale  presso  la  corte  d'appello  puo'   con
provvedimento insindacabile rimettere all'Autorita'  giudiziaria  del
luogo in cui ha sede la corte d'appello l'istruzione e il giudizio  a
carico di minori di  anni  diciotto,  quando  non  vi  sono  imputati
maggiori di tale eta'.