Art. 41 (Competenza per i reati che si considerano commessi nel territorio dello Stato e per i reati commessi all'estero) Se il reato fu commesso in parte nel territorio dello Stato e in parte all'estero, si procede nello Stato ed e' competente il giudice del luogo dove avvenne in tutto o in parte l'azione o l'omissione o si verifico' l'evento. Tale competenza e' regolata dalle disposizioni dei due articoli precedenti. Se il reato fu commesso interamente in territorio estero e si deve procedere nello Stato la competenza e' determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell'arresto o della consegna dell'imputato. Nondimeno la corte di cassazione su richiesta del pubblico ministero puo' rimettere l'istruzione o il giudizio ad un giudice piu' vicino al luogo in cui il reato fu commesso. Il giudice puo' valersi degli atti dell'Autorita' straniera per il procedimento penale e, anche quando non si procede nello Stato, per applicare le misure di sicurezza e per provvedere alle restituzioni e al risarcimento del danno. In tutti i casi preveduti dai capoversi precedenti gli ufficiali di polizia giudiziaria, il pubblico ministero e il giudice possono compiere gli atti necessari a raccogliere e conservare le prove anche se l'imputato non si trova nel territorio dello Stato.