(Codice di procedura penale-art. 41)
 
                               Art. 41 
 
(Competenza per i reati che si considerano  commessi  nel  territorio
           dello Stato e per i reati commessi all'estero) 
 
  Se il reato fu commesso in parte nel territorio dello  Stato  e  in
parte all'estero, si procede nello Stato ed e' competente il  giudice
del luogo dove avvenne in tutto o in parte l'azione o  l'omissione  o
si verifico' l'evento. Tale competenza e' regolata dalle disposizioni
dei due articoli precedenti. 
 
  Se il reato fu commesso interamente in territorio estero e si  deve
procedere nello Stato la competenza  e'  determinata  successivamente
dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio,  dell'arresto
o della consegna dell'imputato. 
 
  Nondimeno  la  corte  di  cassazione  su  richiesta  del   pubblico
ministero puo' rimettere l'istruzione o il  giudizio  ad  un  giudice
piu' vicino al luogo in cui il reato fu commesso. 
 
  Il giudice puo' valersi degli atti dell'Autorita' straniera per  il
procedimento penale e, anche quando non si procede nello  Stato,  per
applicare le misure di sicurezza e per provvedere alle restituzioni e
al risarcimento del danno. 
 
  In tutti i casi preveduti dai capoversi precedenti gli ufficiali di
polizia giudiziaria, il  pubblico  ministero  e  il  giudice  possono
compiere gli atti necessari a raccogliere e conservare le prove anche
se l'imputato non si trova nel territorio dello Stato.