(Codice di procedura penale-art. 42)
 
                               Art. 42 
 
                    (Incompetenza per territorio) 
 
  Salvo quanto e' disposto nel primo capoverso dell'articolo 439,  in
ogni  stato  dell'istruzione  o  immediatamente  dopo   compiute   le
formalita' di apertura del dibattimento di primo  grado,  l'Autorita'
che riconosce la propria incompetenza per  territorio  trasmette  gli
atti a quella che e'  competente  secondo  le  norme  degli  articoli
precedenti. Il giudice provvede anche d'ufficio con  sentenza  quando
non sia applicabile l'articolo 53. 
 
  Tuttavia anche dopo la trasmissione l'Autorita' che ha riconosciuto
la propria incompetenza deve compiere gli atti urgenti d'istruzione. 
 
  Si  applica  la  disposizione  del  capoverso   dell'articolo   33,
sostituito al mandato l'ordine  d'arresto  quando  l'incompetenza  e'
riconosciuta dal pubblico ministero.