Art. 42 (Incompetenza per territorio) Salvo quanto e' disposto nel primo capoverso dell'articolo 439, in ogni stato dell'istruzione o immediatamente dopo compiute le formalita' di apertura del dibattimento di primo grado, l'Autorita' che riconosce la propria incompetenza per territorio trasmette gli atti a quella che e' competente secondo le norme degli articoli precedenti. Il giudice provvede anche d'ufficio con sentenza quando non sia applicabile l'articolo 53. Tuttavia anche dopo la trasmissione l'Autorita' che ha riconosciuto la propria incompetenza deve compiere gli atti urgenti d'istruzione. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo 33, sostituito al mandato l'ordine d'arresto quando l'incompetenza e' riconosciuta dal pubblico ministero.