Art. 43 (Incompetenza per territorio rilevata in grado d'appello o di cassazione) Il giudice d'appello, quando riconosce che il primo giudice era incompetente per territorio pronuncia sentenza con la quale dichiara l'incompetenza e ordina la trasmissione degli atti al giudice competente, purche' l'eccezione d'incompetenza sia stata proposta nel giudizio di primo grado. Altrimenti decide nel merito senza rinnovazione del dibattimento se questa non e' necessaria per altro motivo. La decisione sull'appello ha luogo anche se la competenza in primo grado spettava ad un giudice che non appartiene alla circoscrizione del giudice d'appello. Se la corte di cassazione riconosce l'incompetenza per territorio del giudice che ha deciso, pronuncia l'annullamento con rinvio al giudice competente solo quando l'eccezione d'incompetenza e' stata proposta durante il giudizio di merito. La decisione della corte di cassazione sulla competenza per territorio ha autorita' di cosa giudicata.