(Codice di procedura penale-art. 43)
 
                               Art. 43 
 
(Incompetenza  per  territorio  rilevata  in  grado  d'appello  o  di
                             cassazione) 
 
  Il giudice d'appello, quando riconosce che  il  primo  giudice  era
incompetente per territorio pronuncia sentenza con la quale  dichiara
l'incompetenza  e  ordina  la  trasmissione  degli  atti  al  giudice
competente, purche' l'eccezione d'incompetenza sia stata proposta nel
giudizio  di  primo  grado.  Altrimenti  decide  nel   merito   senza
rinnovazione del dibattimento se questa non e' necessaria  per  altro
motivo. La decisione sull'appello ha luogo anche se la competenza  in
primo  grado  spettava  ad  un  giudice  che  non   appartiene   alla
circoscrizione del giudice d'appello. 
 
  Se la corte di cassazione riconosce l'incompetenza  per  territorio
del giudice che ha deciso, pronuncia  l'annullamento  con  rinvio  al
giudice competente solo quando l'eccezione  d'incompetenza  e'  stata
proposta durante il giudizio di merito. 
 
  La  decisione  della  corte  di  cassazione  sulla  competenza  per
territorio ha autorita' di cosa giudicata.