(Testo Unico-art. 44)
 
                              Art. 44. 
 
 
       Art. 20, 21, 24 e 28 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910. 
 
  L'assegno supplementare di congrua di cui all'articolo  precedente,
viene corrisposto sul bilancio del Fondo per il culto ed e'  concesso
a  seguito  di  domanda  dell'investito,  previo  accertamento  delle
rendite, compresi i proventi dei cattedratici, al netto delle imposte
e tasse, delle passivita' patrimoniali e degli  oneri  legittimamente
costituiti, a termini e con i criteri di  cui  al  capo  I,  e  salvo
quanto e' disposto dagli articoli seguenti.