Art. 44. Art. 20, 21, 24 e 28 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910. L'assegno supplementare di congrua di cui all'articolo precedente, viene corrisposto sul bilancio del Fondo per il culto ed e' concesso a seguito di domanda dell'investito, previo accertamento delle rendite, compresi i proventi dei cattedratici, al netto delle imposte e tasse, delle passivita' patrimoniali e degli oneri legittimamente costituiti, a termini e con i criteri di cui al capo I, e salvo quanto e' disposto dagli articoli seguenti.