(Testo Unico-art. 45)
 
                              Art. 45. 
 
 
              Art. 22 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910. 
 
  Non  entrano  nel  computo  delle  attivita'  il  reddito  presunto
dell'episcopio e  della  casa  di  villeggiatura,  ne'  quello  degli
annessi orti e giardini destinati all'uso personale dell'investito. 
  Se l'episcopio, la casa di villeggiatura  e  gli  orti  e  giardini
fossero dati in locazione, in tutto o in parte, e' computato  fra  le
attivita' il reddito corrispondente.