Art. 45. Art. 22 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910. Non entrano nel computo delle attivita' il reddito presunto dell'episcopio e della casa di villeggiatura, ne' quello degli annessi orti e giardini destinati all'uso personale dell'investito. Se l'episcopio, la casa di villeggiatura e gli orti e giardini fossero dati in locazione, in tutto o in parte, e' computato fra le attivita' il reddito corrispondente.