(Testo Unico-art. 46)
 
                              Art. 46. 
 
 
              Art. 22 R. decreto 2 luglio 1922. n. 910. 
 
  L'annua spesa delle riparazioni ordinarie  dell'episcopio  e  della
casa di villeggiatura e' ammessa fra le passivita' in ragione del  20
per  cento  del  reddito  determinato  ai  sensi  dell'ultimo   comma
dell'art. 16.