(Testo Unico-art. 47)
 
                              Art. 47. 
 
 
              Art. 27 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910. 
 
  Quando manchi, o sia inabitabile l'episcopio, e' compreso  fra  gli
oneri deducibili il fitto di una casa adatta a tale uso,  sempre  che
non vi siano altri enti o persone obbligate a provvedervi.