Art. 48. Art. 25 e 27 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910. Art. 6, comma 2°, R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13. Il compenso dovuto al vicario generale e' incluso fra le passivita' nella somma di lire 2500, compresi gli emolumenti di curia da lui eventualmente percepiti calcolati sulla media del triennio di cui all'art. 9. Nel caso di piu' diocesi unite in perpetuo puo' essere ammesso fra le passivita' il compenso per il vicario generale di ciascuna diocesi.