(Testo Unico-art. 48)
 
                              Art. 48. 
 
 
Art. 25 e 27 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910. Art. 6, comma  2°,  R.
                decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13. 
 
  Il compenso dovuto al vicario generale e' incluso fra le passivita'
nella somma di lire 2500, compresi gli emolumenti  di  curia  da  lui
eventualmente percepiti calcolati sulla media  del  triennio  di  cui
all'art. 9. 
  Nel caso di piu' diocesi unite in perpetuo puo' essere ammesso  fra
le passivita'  il  compenso  per  il  vicario  generale  di  ciascuna
diocesi.