Art. 49. Art. 25 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910. Art. 6, comma 2°, R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13. Quando l'amministrazione lo riconosca necessario, puo' essere ammessa fra le passivita', per le diocesi di notevole importanza, la spesa di un segretario, in misura non superiore a L. 1500, compresi in essa gli emolumenti di curia, eventualmente da lui percepiti e calcolati sulla media del triennio di cui all'art. 9.