(Testo Unico-art. 49)
 
                              Art. 49. 
 
 
Art. 25 R. decreto 2 luglio 1922,  n.  910.  Art.  6,  comma  2°,  R.
                decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13. 
 
  Quando  l'amministrazione  lo  riconosca  necessario,  puo'  essere
ammessa fra le passivita', per le diocesi di notevole importanza,  la
spesa di un segretario, in misura non superiore a L.  1500,  compresi
in essa gli emolumenti di curia, eventualmente  da  lui  percepiti  e
calcolati sulla media del triennio di cui all'art. 9.