Art. 50. Art. 23 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910. Se fra le attivita' siano comprese prestazioni in generi o derrate, oppure delle rendite in danaro in notevole misura esigibili fuori della sede del vescovo, sono ammesse fra le passivita' le spese di riscossione in ragione del 5 per cento, purche' sia dimostrata la esistenza di un esattore retribuito.