(Testo Unico-art. 51)
 
                              Art. 51. 
 
 
              Art. 26 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910. 
 
  Qualora sia provato che  la  spesa  per  la  predicazione,  nonche'
quelle  per  la  ufficiatura  e  la  manutenzione   ordinaria   della
cattedrale, sono obbligatoriamente ed  effettivamente  a  carico,  in
tutto o in parte, del vescovo, arcivescovo,  prelato,  od  abate,  e'
ammessa in passivo una somma, da stabilirsi dall'amministrazione  con
giudizio insindacabile, sentito il proprio  Consiglio,  a  titolo  di
concorso nelle spese anzidette, avuto riguardo alla importanza  della
chiesa, o della sede, nonche' alla entita' dell'onere e  del  reddito
netto della mensa.