Art. 51. Art. 26 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910. Qualora sia provato che la spesa per la predicazione, nonche' quelle per la ufficiatura e la manutenzione ordinaria della cattedrale, sono obbligatoriamente ed effettivamente a carico, in tutto o in parte, del vescovo, arcivescovo, prelato, od abate, e' ammessa in passivo una somma, da stabilirsi dall'amministrazione con giudizio insindacabile, sentito il proprio Consiglio, a titolo di concorso nelle spese anzidette, avuto riguardo alla importanza della chiesa, o della sede, nonche' alla entita' dell'onere e del reddito netto della mensa.