Art. 52. Art. 27 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910. Art. 17 del Concordato con la Santa Sede, reso esecutivo con l'art. 1 della Legge 27 maggio 1929, n. 810. Al vescovo, arcivescovo, prelato, od abate, titolare di piu' diocesi unite in perpetuo, e' dovuto un solo assegno supplementare di congrua, da liquidarsi in base al cumulo dei redditi netti delle relative mense. Al titolare delle diocesi unite in conseguenza della riduzione prevista dagli art. 16 e 17 del Concordato 11 febbraio 1929 con la S. Sede, e' conservato invece il diritto a percepire tutti gli assegni per supplementi di congrua dovuti a norma delle presenti disposizioni ai titolari delle singole diocesi unite.