Art. 54. Art. 27 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13. Se il vescovo, arcivescovo, prelato, od abate sia anche titolare di qualche parrocchia unita in perpetuo alla mensa per causa distinta da quella di parrocchialita' universa, ha diritto a percepire il supplemento di congrua anche come parroco, insieme all'assegno per spese di culto, se dovuto ai sensi degli articoli 24 e 25. Fra le passivita' della liquidazione del supplemento di congrua parrocchiale dovutogli non e' ammessa alcuna spesa per onorario al sacerdote che eserciti in atto la cura delle anime, ma qualora detta spesa fosse compresa fra le passivita' della liquidazione del supplemento di congrua vescovile, ne viene tenuto conto fra le attivita' della liquidazione del supplemento di congrua parrocchiale anzidetta.