(Testo Unico-art. 54)
 
                              Art. 54. 
 
 
           Art. 27 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13. 
 
  Se il vescovo, arcivescovo, prelato, od abate sia anche titolare di
qualche parrocchia unita in perpetuo alla mensa per causa distinta da
quella  di  parrocchialita'  universa,  ha  diritto  a  percepire  il
supplemento di congrua anche come parroco,  insieme  all'assegno  per
spese di culto, se dovuto ai sensi degli articoli 24 e 25. 
  Fra le passivita' della liquidazione  del  supplemento  di  congrua
parrocchiale dovutogli non e' ammessa alcuna spesa  per  onorario  al
sacerdote che eserciti in atto la cura delle anime, ma qualora  detta
spesa  fosse  compresa  fra  le  passivita'  della  liquidazione  del
supplemento di congrua  vescovile,  ne  viene  tenuto  conto  fra  le
attivita' della liquidazione del supplemento di congrua  parrocchiale
anzidetta.