(Testo Unico-art. 55)
 
                              Art. 55. 
 
 
              Art. 21 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910. 
 
  Nel  caso  di  nuova  investitura,  anche   se   per   effetto   di
raggruppamento delle diocesi a' sensi del 2° comma dell'art.  52,  si
puo', a domanda del titolare, o di ufficio, procedere alla  revisione
della liquidazione, con riferimento alla situazione patrimoniale alla
data della nomina.