Art. 23. Art. 20, lettera d) e art. 25 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910. Per l'ammissione fra le spese del compenso dovuto al Vicario generale, il titolare della mensa deve produrre uno stato indicante l'ammontare dell'annuo introito, e le speciali erogazioni degli emolumenti di curia, in base alla media del triennio 1918-1919-1920 per le mense provviste di titolare al 1° luglio 1920, o altrimenti del triennio anteriore alla data di nomina del nuovo investito. Ove ricorra il caso di cui al 2° comma dell'art. 48 del testo unico, deve essere esibito lo stato predetto distintamente per ciascuna delle diocesi perpetuamente unite.