(Regolamento-art. 23)
 
                              Art. 23. 
 
   Art. 20, lettera d) e art. 25 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910. 
 
  Per l'ammissione fra  le  spese  del  compenso  dovuto  al  Vicario
generale, il titolare della mensa deve produrre uno  stato  indicante
l'ammontare dell'annuo  introito,  e  le  speciali  erogazioni  degli
emolumenti di curia, in base alla media del  triennio  1918-1919-1920
per le mense provviste di titolare al 1° luglio  1920,  o  altrimenti
del triennio anteriore alla data di nomina del nuovo investito. 
 
  Ove ricorra il caso di cui al  2°  comma  dell'art.  48  del  testo
unico, deve  essere  esibito  lo  stato  predetto  distintamente  per
ciascuna delle diocesi perpetuamente unite.