Art. 25. L'ammissione delle spese di riscossione, di cui all'art. 50 del testo unico, ha luogo sulla presentazione di un elenco delle prestazioni in generi e derrate, o di quelle in danaro esigibili fuori della sede della mensa, nonche' di un attestato dell'Ordinario diocesano, o del Vicario generale, dal quale risulti che la mensa abbia effettivamente un esattore retribuito, ed in qual misura. I detti due documenti devono essere confermati dall'Ufficio per gli affari di culto.