(Regolamento-art. 26)
 
                              Art. 26. 
 
              Art. 20 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910. 
 
  Per la determinazione della somma da ammettersi fra  le  passivita'
per concorso alle spese di predicazione, ufficiatura  e  manutenzione
ordinaria della cattedrale l'investito deve esibire una dichiarazione
propria, o del Vicario generale, nonche' un attestato  del  capo  del
capitolo confermati dall'Ufficio  degli  affari  di  culto,  da,  cui
risulti: 
 
  1° se esista sagrestia, fabbriceria, opera, maramma, o altro  ente,
o fondazione  che  provveda  alle  spese  di  manutenzione,  culto  o
ufficiatura della cattedrale, e nel caso affermativo, in quale misura
abbia contribuito, per ciascun genere di spesa, nel triennio  di  cui
all'art. 23; 
 
  2° se ed in quale misura vi abbia  provveduto,  o  contribuito  nel
triennio medesimo il capitolo della cattedrale; 
 
  3° quale sia stato,  nello  stesso  triennio,  l'importo  effettivo
della spesa sostenuta obbligatoriamente  dal  Vescovo,  nel  caso  di
Inesistenza degli enti  suddetti,  o  di  insufficienza  dei  redditi
posseduti dai medesimi; 
 
  4° quale somma sia stata erogata per la predicazione. 
 
  Nel determinare l'accennato concorso devesi tener conto inoltre del
compenso che sia stato ammesso fra le passivita'  nella  liquidazione
del supplemento di congrua ai componenti il  capitolo  cattedrale,  a
norma del precedente art. 20.