Art. 26. Art. 20 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910. Per la determinazione della somma da ammettersi fra le passivita' per concorso alle spese di predicazione, ufficiatura e manutenzione ordinaria della cattedrale l'investito deve esibire una dichiarazione propria, o del Vicario generale, nonche' un attestato del capo del capitolo confermati dall'Ufficio degli affari di culto, da, cui risulti: 1° se esista sagrestia, fabbriceria, opera, maramma, o altro ente, o fondazione che provveda alle spese di manutenzione, culto o ufficiatura della cattedrale, e nel caso affermativo, in quale misura abbia contribuito, per ciascun genere di spesa, nel triennio di cui all'art. 23; 2° se ed in quale misura vi abbia provveduto, o contribuito nel triennio medesimo il capitolo della cattedrale; 3° quale sia stato, nello stesso triennio, l'importo effettivo della spesa sostenuta obbligatoriamente dal Vescovo, nel caso di Inesistenza degli enti suddetti, o di insufficienza dei redditi posseduti dai medesimi; 4° quale somma sia stata erogata per la predicazione. Nel determinare l'accennato concorso devesi tener conto inoltre del compenso che sia stato ammesso fra le passivita' nella liquidazione del supplemento di congrua ai componenti il capitolo cattedrale, a norma del precedente art. 20.