(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 15)
 
                              Art. 15. 
 
                        (Art. 14 T. U. 1926). 
 
  Chiunque, invitato dall'autorita' di pubblica sicurezza a comparire
davanti ad  essa,  non  si  presenta  nel  termine  prescritto  senza
giustificato motivo, e' punito con l'arresto fino a quindici giorni o
con l'ammenda fino a lire cento. 
 
  L'autorita' di pubblica sicurezza puo' disporre  l'accompagnamento,
per mezzo della forza pubblica, della persona invitata a comparire  e
non presentatasi nel termine prescritto.