Art. 15. (Art. 14 T. U. 1926). Chiunque, invitato dall'autorita' di pubblica sicurezza a comparire davanti ad essa, non si presenta nel termine prescritto senza giustificato motivo, e' punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda fino a lire cento. L'autorita' di pubblica sicurezza puo' disporre l'accompagnamento, per mezzo della forza pubblica, della persona invitata a comparire e non presentatasi nel termine prescritto.