Art. 20. (Art. 2, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2402 - Articoli 1 e 18, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 1, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172). Presso le Universita' e gl'Istituti superiori gli insegnamenti sono coordinati in modo da costituire Facolta', Scuole e Corsi. Le Facolta' che possono essere. costituite presso ciascuna Universita' o Istituto superiore sono: di giurisprudenza; di scienze politiche; di scienze economiche e commerciali; di lettere e filosofia; di medicina e chirurgia; di medicina veterinaria; di farmacia; di scienze matematiche, fisiche e naturali; di ingegneria; di architettura; di agraria. Possono inoltre essere sostituite: a) Scuole dirette a fini speciali; b) Scuole di perfezionamento; c) Corsi di perfezionamento, d'integrazione e di cultura, annessi alle singole Facolta'. Le Scuole di cui alle lettere a) e b) possono essere costituite, sia con insegnamenti ad esse particolari, sia con opportuni raggruppamenti e coordinamenti di insegnamenti propri di altre Facolta'. I Corsi di cui alla lettera c) sono costituiti, in seno alle rispettive Facolta', da insegnamenti opportunamente organizzati e appartenenti anche ad altre Facolta' o Scuole. I Corsi d'integrazione sono costituiti presso le Facolta' di scienze economiche e commerciali. Possono infine costituirsi Seminari mediante raggruppamento e coordinamento di insegnamenti tra loro affini o comunque connessi, anche di Facolta', Scuole o Istituti superiori diversi. Gli insegnamenti possono svolgersi sotto forma lezioni cattedratiche o di esercitazioni varie di carattere scientifico o professionale. Salvo il disposto dell'art. 25, il regolamento generale universitario determina la durata degli studi per ciascuna delle Facolta' indicate nel comma secondo. La durata degli studi per le Scuole e i Corsi indicati nel comma terzo e' determinata dagli statuti.