(Testo unico-art. 20)
                              Art. 20. 
 
(Art. 2, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2402 - Articoli 1 e 18,  R.
decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art.  1,  R.  decreto  30  novembre
                           1924, n. 2172). 
 
  Presso le Universita' e gl'Istituti superiori gli insegnamenti sono
coordinati in modo da costituire Facolta', Scuole e Corsi. 
  Le  Facolta'  che  possono  essere.  costituite   presso   ciascuna
Universita' o Istituto superiore sono: 
  di giurisprudenza; 
  di scienze politiche; 
  di scienze economiche e commerciali; 
  di lettere e filosofia; 
  di medicina e chirurgia; 
  di medicina veterinaria; 
  di farmacia; 
  di scienze matematiche, fisiche e naturali; 
  di ingegneria; 
  di architettura; 
  di agraria. 
  Possono inoltre essere sostituite: 
  a) Scuole dirette a fini speciali; 
  b) Scuole di perfezionamento; 
  c) Corsi di perfezionamento, d'integrazione e di  cultura,  annessi
alle singole Facolta'. 
  Le Scuole di cui alle lettere a) e b)  possono  essere  costituite,
sia  con  insegnamenti  ad  esse  particolari,  sia   con   opportuni
raggruppamenti  e  coordinamenti  di  insegnamenti  propri  di  altre
Facolta'. 
  I Corsi di cui alla  lettera  c)  sono  costituiti,  in  seno  alle
rispettive Facolta', da  insegnamenti  opportunamente  organizzati  e
appartenenti anche ad altre Facolta' o Scuole. I Corsi d'integrazione
sono  costituiti  presso  le  Facolta'  di   scienze   economiche   e
commerciali. 
  Possono  infine  costituirsi  Seminari  mediante  raggruppamento  e
coordinamento di insegnamenti tra loro affini  o  comunque  connessi,
anche di Facolta', Scuole o Istituti superiori diversi. 
  Gli   insegnamenti   possono   svolgersi   sotto   forma    lezioni
cattedratiche o di esercitazioni varie  di  carattere  scientifico  o
professionale. 
  Salvo  il  disposto   dell'art.   25,   il   regolamento   generale
universitario determina la durata  degli  studi  per  ciascuna  delle
Facolta' indicate nel comma secondo. La durata  degli  studi  per  le
Scuole e i Corsi  indicati  nel  comma  terzo  e'  determinata  dagli
statuti.