(Testo unico-art. 21)
                              Art. 21. 
 
(Art. 12, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 11, lettera  ,a),
R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 2, R.  decreto-legge
                      3 luglio 1930, n. 1176). 
 
  Negli  Istituti  superiori  agrari  e   di   medicina   veterinaria
gl'insegnamenti   dichiarati   fondamentali   negli   statuti    sono
obbligatori per l'iscrizione, la frequenza e l'esame agli effetti del
conseguimento della laurea. 
  Negli  istituti  superiori  di  scienze  economiche  e  commerciali
gl'insegnamenti sono fondamentali e complementari. Sono  fondamentali
gl'insegnamenti per i quali l'iscrizione, la frequenza e l'esame sono
obbligatori  agli  effetti  del  conseguimento  della  laurea.   Sono
complementari gl'insegnamenti di integrazione  per  i  quali  l'esame
puo' essere obbligatorio a seconda della menzione speciale  da  farsi
sul diploma di laurea ai sensi dell'art. 167. In ogni Istituto, oltre
gli insegnamenti  fondamentali  e  complementari,  deve  essere  dato
l'insegnamento  di  almeno  quattro  lingue  straniere   secondo   le
disposizioni che saranno stabilite dallo statuto.